Circolare n. 93 del 23 dicembre 2005
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico
2006/2007.
Nel quadro delle attività
propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico, le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
costituiscono un adempimento di fondamentale importanza, alla cui puntuale e
corretta definizione si legano la configurazione ed il regolare assetto delle
platee scolastiche, nonché l'efficace organizzazione e funzionamento dei
relativi servizi.
Tale adempimento, per la sua complessità, coinvolge una molteplicità di
soggetti, livelli istituzionali, organi ed espressioni rappresentative di
interessi diffusi, a vario titolo competenti e responsabili.
In particolare, come si è avuto modo più volte di precisare, le iscrizioni,
oltre a impegnare in maniera diretta e partecipata le istituzioni scolastiche e
l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e territoriali, chiamano in
causa il ruolo delle Regioni e delle Autonomie locali, titolari di importanti
attribuzioni quali, ad esempio, quelle relative all'erogazione di servizi intesi
a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, gli
interventi legati alle misure di razionalizzazione delle strutture scolastiche e
alla distribuzione dell'offerta formativa nelle rispettive realtà territoriali,
alla messa a disposizione dei locali e delle relative dotazioni.
Attribuzioni che si sono progressivamente arricchite e ampliate nel tempo, per
effetto di una sempre più accentuata devoluzione di funzioni e dell'assunzione
di nuove e qualificate incombenze, in ossequio al principio di sussidiarietà,
richiamato dalla legge n. 15 marzo 1997, n. 59, dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ottica su
accennata si collocano, altresì, gli specifici compiti assegnati alle Regioni in
base all'Accordo quadro del 19.6.2003 e ai protocolli d'intesa stipulati con gli
Uffici Scolastici regionali, finalizzati all'attivazione, attraverso
l'ampliamento dell'offerta formativa, di percorsi di istruzione e formazione
professionale; compiti richiamati dall'articolo 28 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, relativo al secondo ciclo.
Giova ribadire, inoltre, che le iscrizioni non si concretizzano in un
procedimento di carattere meramente burocratico, ma consistono in un evento di
più ampia e rilevante portata, come prova il fatto che costituiscono per le
famiglie e gli stessi alunni un importante momento di esame, valutazione e
scelta di percorsi e opportunità educative e formative, spesso destinato a
produrre effetti oltre l'ambito scolastico e ad incidere sulle ulteriori scelte
di vita e professionali.
I nuovi modelli didattici e organizzativi individuati dai processi di riforma in
corso e la personalizzazione dei percorsi di studio rendono ancor più attuale il
momento delle iscrizioni che diviene occasione e motivo di riflessione da parte
delle famiglie e ricerca di soluzioni che possano meglio e più efficacemente
corrispondere alle vocazioni e agli interessi dei propri figli.
In relazione a ciò, si rivela indispensabile che le famiglie e gli alunni siano
sostenuti e guidati da una puntuale e mirata opera di informazione,
sensibilizzazione e indirizzo da parte degli Uffici scolastici, delle scuole e
di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di funzioni e compiti
connessi alla delicata materia. Il complesso delle attività e delle procedure
attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è, altresì, funzionale a
tutta una serie di fasi e di operazioni da cui dipende il regolare avvio
dell'anno scolastico. Si citano, a titolo di esempio, la determinazione delle
consistenze della popolazione scolastica, la previsione e l'elaborazione delle
quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, la mobilità del
personale, il conferimento degli incarichi.
Ciò premesso, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2006-2007, è fissato al 25
gennaio 2006.
Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si
forniscono di seguito opportune istruzioni ed indicazioni.
Scuola dell'infanzia
Tenuto conto della crescente rilevanza
educativa e sociale della scuola dell'infanzia e che la stessa legge 28 marzo
2003, n. 53 e il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 ne hanno previsto la
graduale generalizzazione, questo Ministero, anche al fine di corrispondere alle
crescenti diffuse richieste della famiglie, già da tempo sta provvedendo a
progressivi, significativi incrementi delle dotazioni di organico, con
conseguente ampliamento delle opportunità di fruizione di tale importante
servizio.
Gli anticipi di iscrizione
L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 59/2004 prevede che le
bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento possono essere iscritti al primo anno della scuola
dell'infanzia. Tale istituto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge n.
53/2003, sta trovando nei diversi contesti attuazione graduale attraverso
interventi e soluzioni di carattere sperimentale, in relazione "alla
disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli
obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità."
Come è noto, per l'anno scolastico 2005-2006 è stato possibile dare attuazione
soltanto parziale all'istituto degli anticipi nella scuola dell'infanzia, a
causa della mancata realizzazione di alcune preliminari condizioni di
fattibilità. In dipendenza di tale situazione si è convenuto, in sede di
Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, di prorogare il termine di
messa a regime degli anticipi fissato dal citato art. 7 della legge n. 53/2003,
mediante apposito intervento legislativo, attualmente all'esame del Parlamento.
Conseguentemente, per l'anno scolastico 2006-2007 deve intendersi prorogata la
fase sperimentale che caratterizza il periodo transitorio definito dall'art. 7,
comma 4 della legge n. 53/2003, fermo restando l'impegno di questa
Amministrazione di attivare tutte le iniziative (ivi comprese quelle di cui
all'art. 43 del CCNL) e gli interventi atti a rimuovere gli impedimenti che
ancora si frappongono alla regolare attuazione dell'istituto degli anticipi.
Pertanto, per l'anno scolastico 2006-2007 i genitori delle bambine e dei bambini
che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2007 potranno avvalersi
della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, alle condizioni e
nei limiti esplicitati nelle circolari sulle iscrizioni n. 2/04 e n. 90/04, che,
ad ogni buon conto, si ripropongono all'attenzione delle SS.LL.:
esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale sugli organici;
assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc..
È appena il caso di far
presente che, rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza
nell'ammissione alla frequenza le bambine e i bambini che compiranno i tre anni
entro il 31 dicembre 2006.
Le richieste di ammissione anticipata alle quali non potrà darsi esito positivo,
saranno inserite in liste di attesa, secondo i criteri fin qui adottati in
ciascuna realtà locale.
I Direttori Generali Regionali, dal canto loro, acquisiranno tutti i dati e gli
elementi inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte, affinché questa
Amministrazione, previa attenta e programmata ricognizione, possa valutare le
possibilità e le iniziative da assumere ai fini dell'accoglimento delle stesse.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia,
previsti dal decreto legislativo n. 59/2004, sono compresi tra un minimo di 875
ore ed un massimo di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie
esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per le articolazioni orarie
di cui al citato decreto legislativo, anche sulla base delle opportunità
educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.
Di tali opzioni si terrà debito conto ai fini della determinazione delle
dotazioni organiche relative all'anno 2006/2007.
Scuola primaria
In via preliminare è opportuno evidenziare che,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 53/2003, sono
soggetti al vincolo di iscrizione coloro che compiono sei anni di età entro il
31 agosto 2006.
Ciò posto, va precisato che le innovazioni introdotte dalla riforma della scuola
primaria, aventi diretta attinenza con le operazioni di iscrizione, si
riferiscono, in particolare, a tre fattispecie: gli anticipi di iscrizione alla
prima classe, gli orari di funzionamento, gli insegnamenti e le attività
facoltativi e opzionali.
Gli anticipi di iscrizione alla prima classe
La legge n. 53/2003 stabilisce che, una volta a regime, le famiglie hanno la
facoltà di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono
sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; tale facoltà, per
l'anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età
entro il 31 marzo.
Per l'anno scolastico 2006-2007, tenuto conto delle risorse disponibili, il
termine per il compimento dell'età di ammissione anticipata alla prima classe
della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al 30 aprile
2007 e riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 30
aprile 2001.
È opportuno sottolineare che la domanda d'iscrizione anticipata alla prima
classe della scuola primaria costituisce, una volta esercitata tale facoltà, un
diritto delle famiglie, cui consegue l'obbligo di accoglimento da parte delle
scuole.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli assetti ordinamentali della riforma prevedono la seguente
articolazione dell'orario delle attività didattiche:
- una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma 1,
articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media
settimanale di 27 ore;
- una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli
alunni (comma 2 del medesimo articolo 7), corrispondenti ad una media
settimanale di tre ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il
profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo
conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore complessivo va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato
articolo 7, il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa (nel
limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una media settimanale di
massimo 10 ore), concorrente anch'esso alla determinazione dell'organico di
istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza da parte del
personale docente.
All'atto delle iscrizioni le famiglie possono determinarsi per la scelta del
solo orario obbligatorio o dell'orario obbligatorio integrato con quello
facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente riservato alla mensa e
al dopo mensa.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e
opzionali
L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a
sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche
organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività facoltative
opzionali e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie, da formulare all'atto dell'iscrizione.
In coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa di istituto, secondo una logica
di progressivo ampliamento e arricchimento finalizzata alla personalizzazione
dei piani di studio e per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda
alle istituzioni scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in
occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma
determinazione, il repertorio delle attività e degli insegnamenti facoltativi e
opzionali predisposti dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico,
sulla base delle risorse professionali disponibili.
Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli
insegnamenti offerti dalla scuola entro le 99 ore annue.
Le scuole, dal canto loro, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie.
Scuola secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di
I grado nel prossimo anno i nuovi assetti ordinamentali educativi e didattici
introdotti dalla riforma si applicheranno anche alle terze classi.
Inoltre, sempre dal prossimo anno scolastico, per effetto dell'art. 25 del
decreto legislativo n. 226/2005, che ha previsto alcune disposizioni integrative
delle norme relative al primo ciclo di istruzione, la scuola secondaria di I
grado sarà interessata a significative modifiche del quadro orario obbligatorio
delle lezioni, fatta eccezione, per le ragioni che di seguito si preciseranno,
per l'insegnamento "potenziato" della lingua inglese.
Anche in riferimento a quanto sopra, si richiamano all'attenzione delle SS.LL. i
seguenti profili della riforma della scuola secondaria di I grado che assumono
particolare rilievo in relazione agli adempimenti delle iscrizioni.
Gli orari di funzionamento
Rispetto all'attuale orario
obbligatorio delle lezioni, corrispondente ad una media di 27 ore settimanali,
le due ore aggiuntive risultanti dalle integrazioni apportate dal citato art. 25
del decreto legislativo n. 226, sono destinate ad incrementare, per l'intera
durata del corso, di un'ora settimanale l'insegnamento della lingua inglese, per
un totale complessivo settimanale di tre ore, e di un'ora l'insegnamento della
tecnologia, per un totale complessivo di due ore settimanali.
Ne deriva che dal prossimo anno scolastico l'orario di funzionamento
obbligatorio annuale sarà di 957 ore, corrispondenti ad una media settimanale di
29 ore, cui si aggiungeranno ulteriori 132 ore annuali, opzionali facoltative e
gratuite per gli alunni, corrispondenti ad una media settimanale di quattro ore,
destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da
organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie.
A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto, come
è noto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo dedicato
alla mensa e al dopo mensa, per un massimo di 231 ore annuali, corrispondenti ad
una media settimanale di 7 ore.
Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado
potranno, pertanto, esprimere le loro scelte, all'atto dell'iscrizione, tra
l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo
aggiuntivo di ulteriori 132 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato
alla mensa e al dopo mensa.
Per l'anno scolastico 2006/2007, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo
14 del decreto legislativo n. 59/2004, restano confermati, per tutte le classi,
i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e
successive modifiche e integrazioni; di conseguenza gli organici verranno
determinati secondo la citata, pregressa normativa e sulla base delle
indicazioni ed istruzioni che verranno diramate a parte.
L'insegnamento della lingua inglese
Il comma 2 dell'art. 25 del già citato decreto legislativo n. 226/2005, con
riferimento all'insegnamento della lingua inglese, ha previsto che le famiglie
possano richiedere per i propri figli l'utilizzazione anche del monte ore
dedicato alla seconda lingua comunitaria, per un una media complessiva di 165
ore annue (pari a cinque ore settimanali), risultanti dall'accorpamento degli
orari dei due insegnamenti; tanto al fine di offrire agli studenti l'opportunità
di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello
della lingua italiana.
La norma dispone, altresì, che tale scelta abbia graduale attuazione a
cominciare dalla prime classi e sia vincolante per l'intera durata della scuola
secondaria di primo grado e per tutto il percorso del secondo ciclo di
istruzione e formazione. In considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 14,
comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, la riforma degli ordinamenti per
quanto riguarda la scuola secondaria di I grado andrà compiutamente a regime al
termine dell'anno scolastico 2006-2007, e che, con riferimento al secondo ciclo,
avrà avvio graduale soltanto dall'anno scolastico 2007-2008, il citato art. 25,
2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005 potrà trovare applicazione solo
dall'anno scolastico 2007-2008.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 10, comma 2 del
decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere che le istituzioni scolastiche
organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività e
insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in relazione ai quali le
famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le predette richieste siano
formulate all'atto dell'iscrizione da parte delle famiglie stesse.
Sarà cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di
ampliamento e di arricchimento dell'offerta formativa finalizzata alla
personalizzazione dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo
modalità assunte nella propria autonoma determinazione, il repertorio degli
insegnamenti e delle attività opzionali che le istituzioni medesime, sulla base
delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo anno
scolastico. Le famiglie potranno esercitare le proprie scelte tra le varie
opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 132 ore annue,
esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività
presentate.
Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle
famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Specifica
menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale per il quale, per
effetto dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è
assicurata una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i
corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti
che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva rispetto alle 957 ore obbligatorie
previste dall'art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004,
così come modificato dall'art. 25 del citato decreto legislativo n. 226/2005;
conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale
degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un
corrispondente numero di ore.
Istituti comprensivi
Si conferma, come per gli anni precedenti,
che nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima
classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni
che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola
primaria.
L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando
le famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico
diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del
corso di scuola primaria.
In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione
alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare al
dirigente scolastico della scuola prescelta, dovranno essere presentate per il
tramite di quello della scuola primaria di provenienza, che provvederà a
trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 25
gennaio 2006, alla istituzione scolastica interessata.
Scuola secondaria di secondo grado - percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale
Ai sensi del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, coloro che concludono nel presente anno scolastico il percorso del
primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo
di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, come da art. 28
decreto legislativo n.226/2005, ai percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale.
È opportuno premettere che l'iscrizione ad uno dei due percorsi preclude la
possibilità di presentare contestualmente domanda di iscrizione all'altro
percorso. Nel primo caso, gli alunni frequentanti l'ultimo anno della
scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente
riconosciuti, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel
sistema dell'istruzione, indirizzeranno le domande di iscrizione alla prima
classe al Dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione saranno presentate ai Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di I grado frequentate, i quali:
- provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del 25 gennaio 2006;
- verificheranno il reale assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione da parte degli interessati, rilevando i casi e le ragioni di
inosservanza;
- attiveranno tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari.
Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza di informare le famiglie che
l'iscrizione alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di
II grado, ivi compresi gli attuali istituti professionali, garantisce la
prosecuzione degli studi, secondo il vigente ordinamento, per l'intera durata
del percorso quinquennale; ciò in considerazione del fatto che la riforma del
secondo ciclo prenderà avvio con gradualità a partire dall'anno scolastico
2007-2008 e che lo stesso decreto legislativo n. 226/2005, al comma 6 stabilisce
che "i corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono
fino al loro completamento".
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo
istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Nel secondo caso, va precisato che, in attuazione del citato art. 28 del
decreto legislativo 226/2005, anche per il prossimo anno scolastico è prevista
la possibilità, per gli studenti che concludono la scuola secondaria di I grado,
di accedere ai percorsi sperimentali di formazione professionale - la cui
durata, come è noto, è almeno triennale -, in attuazione dell'Accordo - quadro
sottoscritto in data 19 giugno 2003 da questo Ministero, dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni, dalle Province autonome di
Trento e Bolzano, dai rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle Comunità
montane, cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con
gli Uffici scolastici regionali.
Poiché le intese sottoscritte con le Regioni prevedono percorsi formativi
differenziati nei diversi contesti territoriali, le famiglie, per esercitare
consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle
offerte emergenti dai protocolli sottoscritti a livello regionale.
A tale fine gli Uffici scolastici regionali, d'intesa con i competenti
Assessorati delle rispettive Regioni, definiranno i tempi e le modalità di
iscrizione ai suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale e ne daranno tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti
scolastici interessati.
Perché il diritto-dovere all'istruzione possa trovare attuazione nella misura
più ampia e partecipata, si raccomanda vivamente di promuovere, nelle forme
ritenute più idonee, tutti gli interventi di sostegno e orientamento di cui è
menzione all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005, nonché di porre
in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro
che ne siano sprovvisti.
Con l'occasione si evidenzia che i titoli e le qualifiche rilasciati dalle
Regioni al termine del triennio dei corsi sperimentali sono utilmente spendibili
su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi
formativi relativi alle competenze di base (aree tecnologica, scientifica,
storico -socio- economica e dei linguaggi), di cui all'Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, nonché alla certificazione finale
e ai passaggi tra i sistemi formativi, di cui alla Conferenza unificata del 28
ottobre 2004.
Con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al più volte citato Accordo quadro, i Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli
studenti interessati, verificheranno l'assolvimento del diritto-dovere al fine
di rilevare i casi e le ragioni di inosservanza e di promuovere tutte le azioni
che si dovessero rendere necessarie.
Sempre con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al più volte citato Accordo quadro, le verifiche per
l'accertamento delle iscrizioni terranno conto dei termini e delle modalità
definiti in sede regionale, attraverso opportune intese tra gli Uffici
scolastici regionali e i competenti Assessorati regionali.
Ad ogni buon fine, in considerazione della circostanza che i tempi di iscrizione
ai corsi sperimentali di istruzione e formazione e di quelli fissati per
l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado seguono scansioni diverse e non
si legano alle normali cadenze dell'anno scolastico, le SS.LL., d'intesa con le
strutture regionali competenti, vorranno impartire ai dirigenti scolastici delle
scuole secondarie di I grado, di provenienza degli alunni che abbiano optato per
i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, le opportune
istruzioni intese a verificare l'effettivo esercizio del diritto-dovere da parte
degli interessati. Tale verifica dovrà essere effettuata anche nei confronti di
coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di
licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età
previsti dalle vigenti disposizioni.
Gli Uffici Scolastici regionali stabiliranno opportuni accordi con le Regioni
per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei soggetti
destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o
fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni
impongono che i Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici coinvolti
seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le
iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione,
sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di
quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
Ai fini della verifica dell'assolvimento del diritto-dovere sia nel sistema di
istruzione che nel sistema di istruzione e formazione professionale, saranno
effettuate apposite rilevazioni, mediante l'utilizzo di procedure informatiche,
con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a
disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici del Miur,
secondo le procedure e le modalità già adottate negli anni decorsi. Al riguardo
si fa riserva di impartire apposite istruzioni.
Alunni con cittadinanza non italiana
Come è noto, la presenza, in continuo aumento, di soggetti con cittadinanza
non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno
strutturale, con il quale la nostra società ormai convive con carattere di
normalità ed ordinarietà. È opportuno ricordare che i minori, presenti in tutto
il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi
dell'articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del
decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione e sulle
condizioni dello straniero, hanno diritto all'istruzione, indipendentemente
dalla regolarità della loro posizione di soggiorno, nelle forme e nei modi
previsti per i cittadini italiani, e sono soggetti al diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 76/2005.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado
avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può
essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri
privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione
irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.
I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione
vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il
collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
del titolo di studio eventualmente posseduto.
Al fine di realizzare nella
maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti
per una effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, il collegio
dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di
classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore
approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire
l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo
45 del DPR 394/2005.
Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere
nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del
decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della
scuola viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno
per anno.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni interessati all'istruzione
parentale o comunque frequentanti scuole non statali o paritarie, si rinvia alle
disposizioni in materia, diramate con la circolare ministeriale n. 85/2004 e
integrate con la successiva circolare n. 10/2005, con riserva di eventuali
aggiornamenti, qualora dovessero rendersi necessari.
Corsi per adulti
Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti
finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I
grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione
secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di
progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel
sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2006.
Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a
carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare
delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato
svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio
dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni
impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l'adozione di
formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio
2006 e, comunque, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico
2006-2007.
Modulistica e iscrizione on-line
Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle
iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado, nonché concernenti la scelta delle diverse opportunità formative
La modulistica comprende:
Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni
Mod. A per la scelta delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia
Mod. B1 per la scelta delle opportunità formative nella scuola primaria
Mod. B2 per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di I grado
Mod. C per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di II grado
Mod. D per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Mod. E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
Si conferma anche per
l'anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che
si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado.
Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di
questo Ministero (www.istruzione.it/news/2005/iscrizioni2006.shtml).
Il Capo
Dipartimento
F.to Pasquale Capo